18.5.09

 

Liberare i palchi!


Sabato 16 maggio, al Lingotto di Torino, Rinaldini segretario Fiom, inciampato in un cavo del microfono, è piombato giù dal palco. "Macchè - va urlando Rinaldini - non son caduto da solo, è stato un 'gruppo teppistico targato Slai-Cobas' a scaraventarmi giù, un gruppo di 85 operai Fiat, tra quei 316 'confinati' a Nola, la cui deportazione è stata siglata anche da Fiom." Vero o non vero, sta di fatto che, umiliato e offeso, ha fatto fagotto sotto una marea di fischi e insulti. "Me la lego al dito" ha dichiarato, sorretto dalle condoglianze della destra e della 'sinistra', il Manifesto compreso (art. del 19/5 a firma Loris Campetti). (Riceviamo e pubblichiamo)

Perchè Rinaldini se la prende tanto con gli operai Fiat dello Slai-Cobas e non con la sua cattiva memoria? Sono due anni che NOI DONNE abbiamo lanciato la 'moda' di 'liberare i palchi', dal quel 24 novembre 2007, quando a Roma in 150 mila contro la violenza maschile , abbiamo scaraventato giù dal palco le 'parlamentari' che lo avevano indebitamente occupato. E nell'aprile bolognese del 2008, non si ricorda Rinaldini, che a suon di ortaggi, pomodori e miracolosi oggetti piovuti dal cielo, Giuliano Ferrara e i suoi 'compagni di merenda' che spacciavano la criminalizzazione dell'aborto per campagna elettorale, son dovuti sloggiare dal palco e ritirarsi a parlare nelle parrocchie? Perchè prendersela così tanto, dunque, non è ovvio che anche gli operai , desiderosi di novità, abbiano abbracciato pure loro la 'moda' di liberare i palchi e ri-prendersi la parola? Riprendersi la parola per rispedire al mittente, la FIAT, il 'riposizionamento produttivo dell'azienda' che comporta con la concentrazione di capitale Crysler-Opel, la chiusura delle fabbriche, la rottamazione di decine di migliaia di operai, la riduzione del salario al di sotto del suo valore e per chi rimane al lavoro, super-sfruttamento. Per rispedire al mittente 'l'azionariato sociale', con cui la Fiat vorrebbe suddividere le sue perdite riversandole sui lavoratori. Per far capire che con gli operai non si scherza!

Come non scherziamo noi donne, che da oggi abbiamo un qualcosa in più che l'oppressione, ad unirci alla classe operaia e a tutti gli oppressi, la 'moda' di 'liberare i palchi' e la 'moda' di liberarci dal Capitale e dalla sua violenza statale!

Circolo femminista donnaproletaria, via Stadera, 12 - Milano, 18/5/09

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15.5.09

 

Stalking: primi passi


Prime interpretazioni per il contrasto agli atti persecutori, introdotti dal DL 11/09

I tribunali iniziano a fissare le condizioni per lo stalking. Il nuovo reato, introdotto dal decreto legge n. 11 del 2009, poi convertito in legge, è indirizzato a interrompere e sanzionare le condotte invasive nella vita altrui prima che sfocino nella commissione di reati più gravi.

Ora dal tribunale di Bari (Sezione riesame), ordinanza n. 347 del 6 aprile, arrivano alcune prime interpretazioni del delitto di stalking, o meglio secondo il Codice penale, articolo 612 bis(1), di atti persecutori. Per i giudici, che si sono trovati a valutare la fondatezza della carcerazione preventiva inflitta a un molestatore, perchè esista il reato è necessario in primo luogo il ripetersi della condotta. Non bastano, pare di capire, atti isolati e sporadici, anche se fastidiosi, quanto piuttosto la ripetizione ininterrotta di molestie e minacce. Inoltre, i comportamenti del molestatore devono avere l’effetto di procurare disagi psichici, timori per la propria incolumità, e quella delle persone care alla vittima o, ancora, un pregiudizio delle abitudini di vita. E quali possono essere queste condotte intrusive? Il tribunale ne elenca alcune come le telefonate, gli appostamenti, i pedinamenti fino alla realizzazione di illeciti più gravi come le minacce, i danneggiamenti, le ingiurie, le aggressioni fisiche.

«Si tratta, quindi — sottolineano i giudici—, di comportamenti persecutori, diretti o indiretti, ripetuti nel tempo, che incutono uno stato di soggezione nella vittima, provocandole un disagio fisico o psichico e un ragionevole senso di timore». In termini di sistema, spiega ancora l’ordinanza, si tratta di una previsione che permette all’autorità giudiziaria di contare su una fattispecie inedita perchè sino a qualche settimana fa, comportamenti come quelli presi ora in considerazione dal Codice penale, rientravano nel reato di molestie. Una fattispecie del tutto inadeguata a contrastare la possibile escalation delle condotte persecutorie, tenuto conto poi del fatto che i reati più gravi, dalla violenza privata ai maltrattamenti, erano applicabili solo quando la situazione era ormai precipitata.

La novità ci avvicina invece ai Paesi di common law, dove di solito, osservano ancora i giudici, esiste una norma penale che dà dello stalking una definizione minimale alla quale sono collegate pene non troppo elevate; allo scattare del reato o anche solo in vista del pericolo che questo venga commesso, la vittima può richiedere all’autorità di emanare un restraining order con cui si diffida lo stalker dal proseguire nelle molestie persecutorie. Se l’order non viene rispettato scattano misure più pesanti e spesso le sanzioni penali sono affiancate da misure interdittive o da trattamenti psicologici (elemento questo invece assente nel reato di atti molesti).

Nel caso approdato davanti al riesame si era verificato un progressivo aggravarsi della condotta di un uomo che, sposato e separato, era prima stato condannato per maltrattamenti in famiglia e, poi, dopo avere minacciato la ex moglie e la figlia durante il processo, all’avvenuta scarcerazione, aveva proseguito con minacce insistenti e tentativi di aggressioni. Tutte condotte che, ai giudici del riesame, hanno fatto ritenere fondato il provvedimento di custodia in carcere.

(Il Sole 24 Ore, 15/5/09, Giovanni Negri)

Le condizioni. Tribunale di Bari, riesame, ordinanza n. 347 del 2009

Al fine, quindi, di colmare il vuoto di tutela della vittima di comportamenti ripetuti e insistenti tali da non integrare ancora i più gravi reati contro la vita o l’incolumità personale, ma comunque idonei a fondare un giustificato timore tale per tali beni, si è inserita la nuova fattispecie di reato di cui all’articolo 612-bis, Codice penale. Perché sussista la fattispecie delittuosa è quindi necessario, in primo luogo, il ripetersi della condotta: gli atti e comportamenti volti alla minaccia o alla molestia devono essere reiterati. I comportamenti devono essere intenzionali e finalizzati alla molestia. Inoltre, occorre che i suddetti comportamenti abbiano l’effetto di provocare disagi psichici (...).
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(Nota 1)

Art. 612-bis Codice Penale(1). Atti persecutori.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il fatto e` connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

(1) Articolo inserito dal Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11.

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"La donna libera dall’uomo, tutti e due liberi dal Capitale"

(Camilla Ravera - L’Ordine Nuovo, 1921)

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Sciopero generale, subito!

Stop agli omicidi del profitto! Blocchiamo per un giorno ogni attività. Fermiamo la mano assassina del capitale. Organizziamoci nei posti di lavoro in comitati autonomi operai con funzioni ispettive. Vogliamo uscire di casa... e tornarci!

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