16.1.08

 

Ddl contro lo "stalking" (molestie insistenti)



Ddl Stalking, iter accelerato. Via libera dalla commissione di Montecitorio

Via libera, dalla commissione giustizia della camera, al provvedimento sullo stalking, ovvero le molestie insistenti. Il provvedimento (ddl 1249-ter) prevede l'introduzione nel codice penale di una nuova fattispecie di reato contro gli atti persecutori e la discriminazione e violenza determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. (Giovanni Galli)

Il ddl consente di anticipare la tutela penale nei confronti delle vittime. «La commissione giustizia», ha dichiarato il presidente Pino Pisicchio, «ha conferito al relatore il mandato di riferire in aula sul provvedimento riguardante lo stalking e i reati contro la discriminazione sessuale. Il provvedimento, che ha ottenuto i pareri favorevoli da parte delle commissioni competenti, sarà quindi posto all'ordine del giorno dell'aula dalla conferenza dei capigruppo». Ha raccomandato l'iter accelerato per la trattazione di questo tema, il ministro per i diritti e le pari opportunità, Barbara Pollastrini. «È un fatto di civiltà e saggezza», ha affermato il ministro, «dare al paese una legge tanto attesa e utile».

Rientra nella fattispecie dello stalking «chiunque reiteratamente minaccia o molesta taluno suscitando in lui sofferenza psichica o un fondato timore per l'incolumità propria o di una persona legata a esso da relazione affettiva ovvero arrecandogli un apprezzabile pregiudizio alle abitudini di vita».

Per il reo è prevista la reclusione da sei mesi a quattro anni, la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona che sia stata legata da stabile relazione affettiva ed è aumentata della metà e si procede d'ufficio se commessa nei confronti di un minore. Ma la tutela nei confronti della vittima prescinde dalla querela. Infatti prima di procedere per vie giudiziarie, la vittima potrà chiedere al questore di avvisare oralmente il responsabile delle molestie. Se avvisato questi continua con le molestie, il tribunale procede d'ufficio. Il giudice inoltre dispone il divieto di avvicinamento dell'imputato ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

Il testo introduce anche il reato contro le discriminazioni per l'orientamento sessuale. È prevista infatti la reclusione fino a un anno e sei mesi o la multa fino a 6 mila euro per chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati su opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

(Italia oggi, 16.1.08)

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