17.3.08

 

Aborto e rivoluzione russa


Al fine di contribuire documentalmente all’attuale dibattito sull’aborto, riportiamo il testo del Decreto sovietico del 1920, che regolamenta l’ ”aborto libero e gratuito” annunciato subito dopo la rivoluzione d’ottobre del 1917.

I tratti caratteristici della legge sovietica del 1920 sono:
1) l’aborto è (un’operazione chirurgica) legale (artt.1 e 2), purchè sia effettuato da un medico;
2) esso è (entro i tre mesi) frutto di libera scelta della donna (art.6);
3) l’aborto è un problema sociale (gli aborti clandestini e la moria delle donne) che va affrontato ponendo l’incolumità e la salute della donna al primo posto (artt.3 e 4);
4) non è permesso al medico di rifiutare l’aborto, ma solo di cercare di dissuadere la donna (artt.8 e 13).

Negli anni successivi, di pari passo col sopravvento delle forze contro-rivoluzionarie, vengono approvate norme integrative, limitative.
- Nel 1924, l’art.5 impedisce l’aborto “durante la prima gravidanza” (a meno che la madre non sia in pericolo di vita).
- Nel 1928, l’art.7 impedisce l’aborto entro sei mesi dal precedente.

Con la legislazione staliniana del 1936, si ha un’inversione completa di tendenza: l’aborto viene proibito (art.1 del Decreto 28/6/1936), a meno che non vi sia un pericolo di vita della donna o grave danno alla sua salute, o di trasmissione ereditaria di “qualche grave malattia” (di cui all’Elenco annesso al Decreto).

Decreto del 18 novembre 1920 (con disposizioni integrative)

“Il Commissariato del Popolo per la salute pubblica e il Commissariato del Popolo per la giustizia, nell’intento di proteggere la salute della donna e gli interessi della razza contro ciarlatani avidi e ignoranti, considerando che il sistema di repressione fin qui adottato non ha dato alcun risultato, delibera quanto segue:

Art.1. – L’operazione per l’interruzione di gravidanza può essere praticata solo da medici diplomati.

Art.2. – Tranne che in circostanze eccezionali, l’aborto deve essere il risultato di un’operazione chirurgica e non di una somministrazione di droghe.

Art.3. – Dopo l’operazione le donne devono restare a letto in ospedale o in luogo analogo, per almeno settantadue ore.

Art.4. – Dopo ogni aborto o raschiamento, le pazienti non possono essere riassunte al lavoro prima che siano trascorse due settimane dall’operazione.

[Art.5. – L’aborto non può essere praticato durante la prima gravidanza, tranne che in caso di pericolo di vita per la madre (Decreto integrativo del 1924).]

Art.6. – L’aborto non può essere praticato se la gravidanza si è protratta per più di tre mesi.

[Art.7. – Un nuovo aborto non può essere praticato prima che siano trascorsi sei mesi dal precedente (Decreto integrativo del 1928).]

Art.8. – Eccettuati i casi previsti dagli artt. 5-6-7, il medico qualificato non ha il diritto di rifiutare l’aborto, ma conserva la libertà di dissuadere la paziente con tutti i mezzi a sua disposizione.

Art.9. – Tutti gli aborti devono essere praticati in appositi ospedali, destinati a questo scopo.

Art.10. – Alle levatrici e in genere a chiunque non sia medico è rigorosamente proibito di praticare aborti. I contravventori saranno tradotti davanti al Tribunale del Popolo.

Art.11. – I medici che praticano aborti al di fuori degli ospedali, con effetti letali per la paziente, come ogni altro individuo alle cui manovre abortive segue la morte della donna, possono essere perseguiti per omicidio. Non sono punibili le donne che si procurano l’aborto da sole.

Art.12. – Chiunque procede, anche con il consenso della madre, ad una interruzione di gravidanza senza essere a ciò autorizzato dalla legge è punito con la reclusione o con i lavori forzati fino al massimo di un anno e multa di 600 rubli. Alla stessa pena soggiace il medico che pratica l’operazione in condizioni anti-igieniche. Nel caso in cui gli atti specificati nella prima parte di questo articolo avessero il carattere di atti consuetudinari o mercenari, o avessero luogo senza il consenso della madre, o ancora provocassero la sua morte, il colpevole sarà punito con cinque anni di reclusione (art.140 cod. penale, 1922)

Art.13. – Rientra nei doveri del medico di sconsigliare l’aborto se le donne che lo richiedono hanno meno di tre figli, se hanno mezzi adeguati per allevarne un altro, se la loro salute può ben tollerare un’altra gravidanza, se le loro condizioni di vita costituiscono un buon ambiente per i bambini e finalmente se non esiste una ragione sociale, fisica od economica per giustificare l’aborto”.

(Tratto da: “Studio sulla legislazione sovietica relativa alle interruzioni di gravidanza…", di Italo Sanguineti e Fabio Morpurgo. Bologna, L.Cappelli, 1946).

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"La donna libera dall’uomo, tutti e due liberi dal Capitale"

(Camilla Ravera - L’Ordine Nuovo, 1921)

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